Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 Art. 41
CAPO VI. Decreti.
Il decreto di concessione di pensione, assegno o indennita', a favore delle famiglie di impiegati morti in servizio, e' redatto in conformita' all'allegato B, e deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'articolo precedente, il cognome, il nome, la qualifica dell'impiegato, il legame di famiglia con il titolare o con i titolari della concessione, il cognome e nome dei figli e figliastri della vedova, con la data di nascita di ciascuno e, nei casi di non convivenza o di esistenza dei figli di precedente matrimonio, il nome del rappresentante legale degli orfani.