Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 Art. 47
CAPO VI. Decreti.
Il decreto di concessione della pensione, dell'assegno o dell'indennita', appena registrato, e' restituito, con tutti gli allegati, all'Amministrazione emittente. Una delle due copie del decreto e la copia del ruolo di pagamento sono trattenute dalla Corte dei conti. Il mandato relativo alla concessione di indennita' o assegno per una sola volta e' trasmesso al Ministero delle finanze, per l'ammissione a pagamento.