Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 Art. 49
CAPO VII. Pagamento degli assegni di quiescenza.
L'indennita' e' pagata al titolare o al suo legale rappresentante, su presentazione della copia del decreto di concessione, registrato alla Corte dei conti. L'ufficiale pagatore appone sulla copia del decreto il bollo relativo al pagamento effettuato e la restituisce all'interessato.