Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 Art. 55
CAPO VII. Pagamento degli assegni di quiescenza.
Qualora il titolare del certificato di iscrizione non risieda nel Comune ovvero sia deceduto o non sussistano piu' le condizioni alle quali risulti subordinato il godimento della pensione, il podesta' restituisce il certificato di iscrizione all'Intendenza di finanza mittente (Sezione Tesoro), cui da' anche notizia delle circostanze di fatto per le quali non sia piu' dovuta la pensione o se ne debba effettuare altrove il pagamento.