Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 Art. 6
CAPO II. Riscatto dei servizi.
Il decreto di riscatto o di riconoscimento dei servizi, di cui agli articoli precedenti, e' allegato al fascicolo personale dell'impiegato ed e' annotato nel suo stato di servizio, a margine della indicazione relativa a ciascun periodo riscattato o riconosciuto utile. Nello stato di servizio e' presa nota anche del contributo di riscatto dovuto dall'impiegato, e dei pagamenti effettuati con ritenute sullo stipendio o sulla paga, in conto del debito stesso. All'atto della cessazione dal servizio, la parte del debito ancora insoluta e' trattenuta sulla indennita' e sulla pensione diretta liquidata. Quando la cessazione dal servizio avvenga per la morte dell'impiegato, le quote del contributo non ancora soddisfatte, nella misura ridotta a norma di legge, sono ricuperate sulla pensione dovuta alla vedova od agli orfani.