Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 Art. 67
CAPO IX. Disposizioni transitorie.
Le domande di concessione di pensioni, da liquidare in base alle norme ex regime austro-ungarico e fiumano, sono indirizzate dagli interessati ai competenti uffici centrali o provinciali. Questi ultimi, dopo aver provveduto alla liquidazione, trasmettono il relativo decreto, con i documenti allegati, alla Amministrazione centrale, che provvede alla emissione del ruolo e all'inoltro degli atti alla Corte dei conti, per il prescritto riscontro di legittimita'. La Corte restituisce il decreto registrato all'Amministrazione centrale, che provvede alla emissione dei certificati di iscrizione e li trasmette, col ruolo di pagamento, all'Intendenza di finanza competente.