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Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 · Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 — Norme per il funzionamento presso l'Amministrazione dello Stato dei servizi inerenti alla liquidazione delle pensioni. (033U0704)

Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 Art. 67

CAPO IX. Disposizioni transitorie.

In KraftAmtlicher Text

Le domande di concessione di pensioni, da liquidare in base alle norme ex regime austro-ungarico e fiumano, sono indirizzate dagli interessati ai competenti uffici centrali o provinciali. Questi ultimi, dopo aver provveduto alla liquidazione, trasmettono il relativo decreto, con i documenti allegati, alla Amministrazione centrale, che provvede alla emissione del ruolo e all'inoltro degli atti alla Corte dei conti, per il prescritto riscontro di legittimita'. La Corte restituisce il decreto registrato all'Amministrazione centrale, che provvede alla emissione dei certificati di iscrizione e li trasmette, col ruolo di pagamento, all'Intendenza di finanza competente.