Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 Art. 9
CAPO III. Liquidazione del trattamento normale di quiescenza. Sezione 1ª - Trattamento diretto.
Quando sia stata avanzata domanda di pensione privilegiata, sulla quale non sia possibile provvedere sollecitamente, e' liquidata la pensione per anzianita' di servizio, con riserva di nuovo provvedimento, da emanarsi dopo compiuti i prescritti accertamenti. Se, pero', all'interessato, in ragione degli anni di servizio, spetta indennita' per una volta tanto, la relativa liquidazione e' disposta col decreto, con cui venga respinta la domanda di pensione privilegiata, salva la concessione di un acconto in misura non eccedente la meta' della indennita' stessa.