Regio decreto 24 agosto 1933, n. 2423 Art. 13
E' vietato alle navi da guerra estere che si trovano nelle acque territoriali di eseguire rilievi di terreno ed operazioni di scandaglio; e di eseguire, senza autorizzazione, esercizi di sbarco o di tiro, di lancio di siluri e di posa torpedini. Nessun lavoro sotto acqua potra' essere effettuato senza darne preventivo avviso all'autorita' marittima o a chi la rappresenta.