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Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 · Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 — Norme integrative e di attuazione del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. (034U0037)

Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 Art. 16

CAPO II. Degli esami per la professione di procuratore.

In KraftAmtlicher Text

Nel termine stabilito i candidati devono presentare ((alla sottocommissione istituita ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni)) la domanda di ammissione agli esami corredata: 1° del diploma originale di laurea; 2° del certificato di cui all'art. 10 del presente decreto; 3° della ricevuta della tassa prescritta per l'ammissione agli esami; 4° dei documenti necessari per comprovare i titoli di precedenza nella formazione della graduatoria a termini dell'art. 23, comma quarto, numeri 1°, 2°, 3° e 4° del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 ; 5° di un certificato relativo alla votazione riportata nell'esame di laurea. I candidati che abbiano diritto all'iscrizione nell'albo dei procuratori senza limitazione di numero debbono produrre la relativa documentazione. Per essi non sono prescritti i documenti indicati nei numeri 4° e 5° del comma precedente. Coloro che non abbiano diritto all'iscrizione senza limitazione di numero, debbono, nella domanda, fare la dichiarazione stabilita nell' art. 23, comma primo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , e nell'art. 29 del presente decreto, oppure riservarsi di presentarla con atto separato nel termine prescritto. Fermo il disposto del quarto comma dell'articolo 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , i candidati possono produrre il certificato di cui al n. 2 del comma primo del presente articolo dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ma non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte. Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell' articolo 18, comma secondo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 2° del comma primo del presente articolo, un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto. Per i vice pretori onorari, nel certificato saranno indicate le sentenze pronunziate, le istruttorie e gli altri affari trattati. Nell'ipotesi di cui all' art. 22 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , il candidato deve dichiarare per quale distretto di Corte d'appello egli partecipa all'esame.