Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 Art. 28
CAPO II. Degli esami per la professione di procuratore.
Alla graduatoria dei candidati che abbiano riportata la idoneita', formata a termini dell' art. 23 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , deve essere unito l'elenco dei candidati idonei aventi diritto alla iscrizione senza limitazione di numero, preveduto nell'art. 93 dello stesso Regio decreto-legge. L'elenco deve essere depositato e comunicato assieme alla graduatoria a norma del medesimo art. 23 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 .
Verweist auf
- Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 Art. 23
- Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 Art. 93