Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 Art. 35
CAPO IV. Della iscrizione negli albi professionali.
Le domande per l'iscrizione negli albi, oltre ad essere corredate dei documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge, devono essere sottoscritte dagli aspiranti e contenere i'elenco di tutti i documenti allegati. Nelle domande per l'iscrizione in un albo di avvocati o in un albo di procuratori gli aspiranti debbono dichiarare, sul loro onore, che non si trovano in alcuno dei casi d'incompatibilita' stabiliti dal R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 . Alle domande medesime deve essere allegata anche la quietanza del pagamento della tassa per le Opere di assistenza scolastica universitaria a termini dell'art. 190 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592 .
Verweist auf
- Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 Art. 190