Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 Art. 40
CAPO IV. Della iscrizione negli albi professionali.
Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale a termini dell' art. 34, comma primo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , debbono unire alla domanda: a) un certificato della competente Amministrazione, dal quale risulti la loro appartenenza ad una delle categorie indicate nel detto articolo; b) un certificato del Segretario del competente Sindacato, Presidente del Direttorio, dal quale risulti la loro attuale iscrizione in un albo di avvocati.