Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 Art. 65
CAPO IV. Dei procedimenti innanzi alla Commissione centrale.
Nei procedimenti che si svolgono davanti alla Commissione centrale nei casi di cui agli articoli 49, comma secondo, 51, n. 2, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , e 52, comma secondo, e 55 del presente decreto interviene alla seduta il pubblico ministero presso la Corte di cassazione.