Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 Art. 80
TITOLO III. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.
Nel caso preveduto nell' art. 14, comma secondo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , le funzioni inerenti alla custodia degli albi e dei registri dei praticanti e quelle disciplinari sono esercitate dal presidente del Tribunale fino a quando non sia costituito il Comitato di cui al detto articolo.