Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 Art. 82
TITOLO III. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164)) ((11))
-------------- AGGIORNAMENTO (11) Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".