Regio decreto 5 febbraio 1934, n. 772 Art. 2
Dal fondo di rendita sul Gran Libro del Debito pubblico istituito con R. decreto 21 dicembre 1922, 1689, intestato al Demanio dello Stato, sara' trasferita, con decorrenza dal 1° gennaio 1934, agli Enti ecclesiastici indicati nel precedente articolo, la rendita consolidato 3,50 % a ciascuno di essi assegnata.