Regio decreto 5 aprile 1934, n. 696 Art. 1
I libri di testo compilati da funzionari che siano investiti, per attribuzioni normali d'ufficio, di una funzione direttiva o ispettiva, sugli Istituti Regi, pareggiati o parificati d'istruzione media classica, scientifica e magistrale, d'istruzione media tecnica o d'istruzione secondaria d'avviamento professionale, non possono essere adottati negli istituti stessi.