Regio decreto 5 luglio 1934, n. 1350 Art. 2
Il presente decreto entrera' in vigore alle condizioni e nei termini previsti dall'art. 10 della Convenzione sopraindicata. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addi' 5 luglio 1934 - Anno XII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Jung - Di Crollalanza - Puppini. Visto, il Guardasigilli: De Francisci. Registrato alta Corte dei conti, addi' 9 agosto 1934 - Anno XII Atti del Governo, registro 350, foglio 45. - Giagheddu.
Verweist auf
- Regio decreto 5 luglio 1934, n. 1350 Art. 10