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Regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840 · Regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840 — Norme per l'assunzione del personale tecnico amministrativo e di vigilanza nei Regi istituti e nelle Regie scuole d'istruzione media tecnica. (034U1840)

Regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840 Art. 13

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Alle domande di ammissione al concorso, salvo quanto e' disposto dal successivo art. 14, debbono unirsi i seguenti documenti; 1) titolo di studio in originale o copia autentica; 2) certificato di nascita; 3) certificato di cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino delle naturalita'); 4) certificato generale del casellario giudiziario; 5) certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato dal podesta' del comune ove il concorrente abbia il suo domicilio o la sua abituale residenza almeno da un anno. La condotta del concorrente e' accertata in modo insindacabile dal Ministero con tutti i mezzi a sua disposizione; 6) certificato attestante che il candidato e' di sana e robusta costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira, rilasciato da un medico provinciale o militare o condotto o da un ufficiale sanitario; 7) stato di famiglia; 8) certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bando di concorso. Detto certificato rilasciato dalla Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia, in cui ha domicilio il concorrente, dev'essere redatto su carta legale ed attestate l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili, nonche' l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione; 9) certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento; 10) fotografia del candidato con la sua firma autenticata dal podesta' o da un notaio; 11) elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti presentati. Ai documenti di rito i candidati possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse per attestare la propria eventuale condizione di ex-combattente, orfano di guerra, benemerito della causa nazionale. I certificati indicati ai numeri 3, 4, 5 e 6 debbono essere di data non inferiore ai tre mesi a quella di pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale. Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorita' amministrative residenti nella citta' di Roma.