Regio decreto 25 febbraio 1935, n. 334 Art. 2
Dal Fondo di rendita sul Gran Libro del debito pubblico istituito con R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1689 , intestato al Demanio dello Stato, sara' trasferita con decorrenza dal 1° gennaio 1935, agli Enti ecclesiastici indicati nel precedente articolo, la rendita consolidato 3,50% a ciascuno di essi assegnata.