Regio decreto 9 maggio 1935, n. 1149 Art. 2
Le disposizioni suddette non si applicano alla pubblicita', anche se visibile dalle sedi ferroviarie, impiantata: a) lungo le sedi delle autostrade; b) lungo le strade statali, in quanto rientrante nell'esercizio pubblicitario conferito all'Azienda autonoma statale della strada dalla legge 17 maggio 1928, n. 1094, e di cui l'art. 2 del R. decreto 14 marzo 1929, n. 410 ; c) nei centri abitati, in quanto rientrante nella gestione delle affissioni conferita ai Comuni dall'art. 1 del testo unico approvato con R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e di cui l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1928, n. 1399 .