Regio decreto 27 ottobre 1935, n. 2153 Art. 12
§ III. Aggregazione del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali:
Le entrate e le spese riguardanti la Facolta' di scienze economiche e commerciali, pure essendo gestito dal Consiglio di Amministrazione dell'Universita', costituiranno, nel bilancio dell'Universita' stessa, una sezione distinta sulla quale peraltro fara' carico l'ammontare della diminuzione effettiva che viene apportata ai sensi dell'art. 10 ultimo comma e dell'art. 11, lett. b) del presente decreto.