Regio decreto 27 ottobre 1935, n. 2153 Art. 9
§ II. Aggregazione del Regio istituto superiore di architettura.
In relazione alle disposizioni di cui all'art 6, lett. b) del presente decreto s'intende soppresso il n. 17, della tabella A, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, mentre il n. 9, della tabella stessa s'intende integrato del contributo dovuto dallo Stato all'istituto superiore di architettura a norma della citata lett. b), dell'art. 6. In relazione inoltre alle disposizioni di cui al primo comma del precedente articolo s'intende soppresso il n. 17 della tabella D, annessa al sopracitato testo unico, mentre il numero 9 della tabella medesima s'intende integrato con l'aggiunta seguente: «m) Facolta' di architettura: posti di ruolo 7».