Regio decreto 4 giugno 1936, n. 1121 Art. 2
Gli ordinativi di pagamento emessi dalle autorita' giudiziarie per indennita' di trasferta a favore dei funzionari indicati nel precedente articolo sono compilati al netto della ritenuta del 3 per cento, della quale e' presa annotazione su distinta colonna del modello 12 dell'ufficio giudiziario che ha disposto il pagamento. A fine di ogni trimestre, insieme col verbale di verifica delle spese di giustizia, sono trasmessi al Ministero di grazia e giustizia due distinti estratti di detto registro, uno per i magistrati e l'altro per i cancellieri e segretari giudiziari, contenenti ciascuno le precise indicazioni delle somme ritenute nel trimestre a favore dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualita' fra i magistrati italiani e dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualita' fra i cancellieri e segretari giudiziari. Il Ministero, accertato l'ammontare delle ritenute suddette, dispone il versamento dell'importo relativo in favore dei due Istituti interessati, con le modalita' indicate nel capoverso del precedente articolo.