Regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2190 Art. 13
Parimenti non puo' essere concessa l'autorizzazione per Scuole o Istituti di musica i cui insegnanti non siano forniti del diploma relativo all'insegnamento impartito, conseguito in un Regio conservatorio di musica o in un Istituto musicale pareggiato, salvo che abbiano gia' professato, come titolari in un Regio conservatorio di musica, lo stesso insegnamento o insegnamento affine. Coloro che non si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente possono continuare ad insegnare, se abbiano chiesto la dichiarazione d'idoneita' ai sensi del presente decreto, o condizionatamente al conseguimento dell'idoneita' stessa.