Regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2190 Art. 2
La domanda deve essere stesa su carta da bollo da L. 6 e sottoscritta dal richiedente, il quale deve altresi' indicare il suo preciso indirizzo. Per ognuna delle due attivita' professionali indicate nell'articolo precedente occorre fare una domanda separata. Essa deve pervenire al Ministro per l'educazione nazionale entro il termine perentorio di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale dei Regno. Coloro che aspirano ad ottenere l'idoneita' all'esercizio della professione di insegnante devono accludere alla domanda i seguenti documenti: a) certificato di nascita; b) certificato di cittadinanza italiana; c) certificato generale del casellario giudiziale. Sono in ogni caso esclusi dal giudizio di idoneita' coloro che abbiano riportato condanna alla reclusione per tempo superiore ai cinque anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione a termine del Codice penale ; d) certificato di buona condotta morale, civile e politica; e) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista; f) ricevuta comprovante il versamento, all'Ufficio del registro, del contributo di L. 200 da parte di coloro che aspirano ad ottenere l'idoneita' per l'esercizio della professione di insegnante in Scuole o Istituti di musica e di L. 100 per coloro che aspirano ad ottenere l'idoneita' per l'esercizio della professione di orchestrale; g) elenco, in triplice esemplare, sottoscritto dal richiedente, dei documenti e dei titoli presentati. I documenti ed i titoli devono essere numerati progressivamente. Coloro che aspirano ad ottenere l'idoneita' all'esercizio della professione di orchestrale, sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera e); sono del pari dispensati dal produrre tale documento i mutilati e gli invalidi di guerra, ai sensi del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163. In ogni caso sono esclusi dal giudizio d'idoneita' coloro che abbiano svolto attivita' in contrasto con le direttive politiche del Regime. I documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) devono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno e quelli di cui alle lettere a), b) e d) devono inoltre essere legalizzati.