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Regio decreto 1 luglio 1937, n. 1543 · Regio decreto 1 luglio 1937, n. 1543 — Regolamento per l'esecuzione delle leggi sull'Istituto di sanita' pubblica. (037U1543)

Regio decreto 1 luglio 1937, n. 1543 Art. 13

In KraftAmtlicher Text

Al personale incaricato dell'insegnamento ai sensi dell'articolo 11, e' corrisposto, se trattasi di personale dell'Istituto o della Direzione generale di sanita', un compenso, per ogni ora di insegnamento o per ogni esercitazione, qualunque sia la durata, di L. 20 per i funzionari che rivestono grado sesto o superiore al sesto, e di L. 15 per il personale di grado inferiore al sesto. Tali compensi sono soggetti alle riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561. Se trattasi invece di altro personale, statale o non, i compensi sono stabiliti, di volta in volta, dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze. Le spese occorrenti gravano sui fondi destinati, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, al funzionamento dell'Istituto.