Regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1875 Art. 6
Sentito il parere di cui all'articolo precedente, il Ministro per la grazia e giustizia, se autorizza in tutto o in parte l'eliminazione, trasmette uno degli esemplari dell'elenco previsto dall'art. 5 all'archivio, apportandovi le modificazioni del caso.