Regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1876 Art. 3
Presso ogni archivio deve tenersi un registro nel quale sono annotate giornalmente tutte le richieste di operazioni anche se non importino pagamento di diritti. Detto registro, su modello da predisporsi dal Ministero di grazia, e giustizia, e' tenuto con le modalita' stabilite per i repertori, in quanto siano applicabili, ed e' vidimato, prima dell'uso dal procuratore del Re, o dal pretore qualora trattisi di archivio mandamentale o comunale.