Regio decreto 24 marzo 1938, n. 402 Art. 13
Per la prima sistemazione dei servizi delle statistiche giudiziarie nei locali dell'Istituto centrale di statistica e per l'aggiornamento delle statistiche arretrate, saranno assegnate dal Ministero delle finanze, una volta tanto, rispettivamente L. 50.000 e L. 180.000.