Regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275 Art. 13
Durante il periodo di inabilita' l'Amministrazione corrisponde agli infortunati coperti dall'assicurazione, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, anticipazioni a titolo di provvisionale sulle indennita' temporanee che saranno liquidate e stabilisce, di volta in volta, la misura di tali anticipazioni ed i periodi di tempo in cui saranno pagate.