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Regio decreto 27 marzo 1939, n. 654 · Regio decreto 27 marzo 1939, n. 654 — Patrocinio legale da parte dell'Avvocatura dello Stato per alcuni Enti di cultura. (039U0654)

Regio decreto 27 marzo 1939, n. 654 Art. 1

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VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611; Visto il R. decreto-legge 21 settembre 1933-XI, n. 1333, convertito nella legge 12 gennaio 1934-XII, n. 90, contenente provvidenze intese a coordinare le attivita' delle Accademie, degli Istituti o Associazioni di scienze, di lettere o di arti, sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato per adeguare i fini di detti Istituti di cultura alle esigenze politiche e culturali del Regime; Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo: Le Accademie e gli Istituti di cultura scientifica, letteraria od artistica, sottoposti a tutela o vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale, nonche' le Fondazioni dipendenti, possono essere rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato in tutti i giudizi attivi e passivi davanti all'Autorita' giudiziaria, ai Collegi arbitrali ed alle Giurisdizioni amministrative e speciali. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 marzo 1939-XVII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - BOTTAI Visto, il Guardasigilli: SOLMI Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 maggio 1039-XVII Atti del Governo, registro 409, foglio 16. - MANCINI.