Regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279 Art. 39
Capo XIII. Prestiti su pegno.
I prestiti su pegno non possono eccedere i quattro quinti del valore di stima fissato dal perito, quando trattasi di pegno di preziosi, e i due terzi del valore medesimo, quando trattasi di oggetti diversi. La stima deve essere fatta in base al valore commerciale delle cose offerte in pegno.