Regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305 Art. 2
Le disposizioni contenute nell'art. 6, del Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1384, sono applicabili anche nei confronti dell'Ente al quale viene concesso il riconoscimento giurridico con l'art. 1 del presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 giugno 1939-XVII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Lantini Visto, il Guardasigilli: Grandi Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 settembre 1939-XVII Atti del Governo, registro 413, foglio 34. - Mancini
Verweist auf
- Regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305 Art. 1
- Regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305 Art. 6