Regio decreto 24 febbraio 1940, n. 56 Art. 13
E' conceduta amnistia per le violazioni delle seguenti leggi per le quali sono stabilite le sole pene della multa o dell'ammenda in misura non superiore, nel massimo, a L. 2.500: a) legge delle tasse sui contratti di borsa 30 dicembre 1923, n. 3278, e R. decreto-legge 26 settembre 1935, n.1749 , allegato H; b) legge delle tasse sulle carte da giuoco 30 dicembre 1923, n. 3277, limitatamente alle infrazioni punibili a' termini degli articoli 21 e 22. Le pene della multa o dell'ammenda inflitte o da infliggere, per le violazioni di cui ai precedenti commi, in misura superiore a L. 2.500, sono condonate nella misura di un terzo, ed, in ogni caso, in misura non inferiore a L. 2.500.