Regio decreto 24 febbraio 1940, n. 56 Art. 2
Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, sono condonate, se di durata non superiore a due anni e sono ridotte di due anni, se di durata, superiore, le pene detentive inflitte o da infliggere. Le pene detentive sulle quali e' gia' stato applicato un indulto precedente, anche se suceeshivamente revocato, sono invece condonate nella misura di un anno. Sono altresi' condonate totalmente le pene pecuniarie, nonche' le pene accessorie della interdizione temporanea dai pubblici uffici, della interdizione temporanea da una professione o da un'arte e della inabilitazione all'esercizio della professione di commerciante. E' pure condonata, anche se di carattere accessorio, la pena della sospensione dai gradi marittimi.