Regio decreto 29 marzo 1940, n. 207 Art. 1
Alla fine dell' art. 47 del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631 , e' aggiunto il seguente comma: «Ai fini del computo dei sei anni di servizio prescritto dalle lettere b) e c) per l'ammissione ai concorsi, e' cumulabile il servizio prestato presso gli ospedali con quello prestato presso gli Istituti universitari».
Verweist auf
- Regio decreto 29 marzo 1940, n. 207 Art. 47