Regio decreto 29 marzo 1940, n. 207 Art. 3
Nell' art. 99 del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631 , alle parole «Entro un triennio, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore dei singoli regolamenti degli Enti, e per i primi due concorsi» sono sostituite le seguenti: «Entro un quadriennio a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto». In fine allo stesso articolo sono aggiunti i seguenti comma: «Entro lo stesso quadriennio, il servizio di direttore sanitario o di primario ospedaliero, prestato sia a seguito di regolare nomina sia per incarico, e' computato agli effetti dell'art. 47 come servizio utile all'ammissione ai concorsi. «Entro lo stesso quadriennio, e' valutato agli effetti del succitato art. 47, il servizio di assistente o di aiuto clinico ospedaliero prestato dai sanitari a seguito di regolare incarico, sempreche' i sanitari medesimi siano stati confermati nel posto a seguito di concorso». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addi' 29 marzo 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI Visto, il Guardasigilli: Grandi Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 aprile 1940-XVIII Atti del Governo, registro 420, foglio 35 - Mancini
Verweist auf
- Regio decreto 29 marzo 1940, n. 207 Art. 47
- Regio decreto 29 marzo 1940, n. 207 Art. 99