Regio decreto 8 aprile 1940, n. 830 Art. 1
L'Ufficio legislativo presso il Ministero di grazia e giustizia e' posto alla immediata dipendenza del Ministro Guardasigilli, il quale stabilisce, in via generale o di volta in volta, i criteri che devono essere seguiti dall'Ufficio nell'adempimento delle sue attribuzioni.