Regio decreto 8 aprile 1940, n. 830 Art. 4
Per esigenze di servizio possono essere temporaneamente destinati a prestare servizio presso l'Ufficio legislativo altri magistrati appartenenti al personale addetto al Ministero. Possono inoltre essere comandati a prestare temporaneamente servizio presso l'Ufficio medesimo funzionari di qualsiasi altra Amministrazione dello Stato, di grado non superiore al quarto i quali siano specialmente versati in determinati rami della legislazione. Il comando ha luogo con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze e con il Ministro dal quale dipende l'Amministrazione a cui appartiene il funzionario comandato.