Regio decreto 22 aprile 1940, n. 531 Art. 2
Quando la Societa' si e' costituita sotto la forma di Societa' anonima la domanda di cui al precedente articolo dovra' inoltre essere corredata da documenti atti a provare: 1) che il capitale sociale, interamente versato, raggiunga l'ammontare previsto dall'art. 3 della legge ed e' investito in titoli di Stato o garantiti dallo Stato nella misura stabilita in detto articolo; 2) che i titoli predetti sono stati costituiti in deposito vincolato nella forma di cui all'articolo stesso; 3) che tutti i componenti del Collegio sindacale sono iscritti negli albi professionali e almeno due negli albi degli esercenti in materia di economia e commercio o in quello dei ragionieri o nel ruolo dei revisori dei conti. Quando la Societa' e' costituita sotto forma di Societa' a garanzia limitata si applicano le norme dei precedenti comma 1) e 2). Quando la Societa' e' costituita sotto forma di Societa' in nome collettivo o accomandita semplice e qualora non siano prestate le garanzie previste dalla prima parte di questo articolo per le Societa' anonime, la domanda deve essere corredata da documenti atti a provare che ciascuno dei soci a responsabilita' illimitata e' in grado di rispondere per le obbligazioni sociali con un patrimonio adeguato agli scopi della Societa'.