Regio decreto 6 maggio 1940, n. 874 Art. 13
Titolo II. Pensioni ordinarie e gratificazioni di congedamento ai militari nativi dell'Africa Orientale Italiana.
La pensione o gratificazione, di cui agli articoli 10 e 11, viene concessa dai Governatori, su proposta dei comandi delle truppe, a quei militari che se ne siano resi meritevoli per condotta, fedelta' e rendimento. Sono esclusi dalla concessione di pensione o gratificazione i licenziati e gli espulsi dal servizio a norma del regolamento di disciplina vigente per i militari stessi nonche' i congedati per motivi disciplinari.