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Regio decreto 6 maggio 1940, n. 874 · Regio decreto 6 maggio 1940, n. 874 — Pensioni, gratificazioni e sussidi ai militari nativi dell'Africa Orientale Italiana. (040U0874)

Regio decreto 6 maggio 1940, n. 874 Art. 13

Titolo II. Pensioni ordinarie e gratificazioni di congedamento ai militari nativi dell'Africa Orientale Italiana.

In KraftAmtlicher Text

La pensione o gratificazione, di cui agli articoli 10 e 11, viene concessa dai Governatori, su proposta dei comandi delle truppe, a quei militari che se ne siano resi meritevoli per condotta, fedelta' e rendimento. Sono esclusi dalla concessione di pensione o gratificazione i licenziati e gli espulsi dal servizio a norma del regolamento di disciplina vigente per i militari stessi nonche' i congedati per motivi disciplinari.