Regio decreto 16 giugno 1940, n. 765 Art. 7
((Tutti gli impianti radiotrasmittenti privati concessi nel Regno, nell'Africa italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo debbono essere smontati e gli apparati, chiusi in casse sigillate, consegnati alle autorita' di P. S. a meno che non sia diversamente disposto dalle competenti autorita' militari limitatamente agli impianti suddetti di riconosciuto particolare interesse militare o pubblico)) . E' in facolta' dell'autorita' di pubblica sicurezza di lasciare presso i rispettivi proprietari detti apparati, purche' smontati e racchiusi in casse munite di sigillo dell'autorita' suddetta. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 MAGGIO 1946, N. 382))