Regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 Art. 7Deposito e pubblicazione degli elenchi
Notifica dell'accertamento. Gli elenchi sono depositati presso gli organi incaricati dell'accertamento, nella sede delle Unioni fasciste degli agricoltori. Dal 1° al 15 settembre di ogni anno gli elenchi saranno in pubblicazione presso tali organi. Dal 1° al 15 aprile saranno in pubblicazione gli elenchi delle variazioni e dei nuovi accertamenti ai fini della compilazione dei ruoli suppletivi. Della pubblicazione il Prefetto dara' notizia con apposito avviso da affiggersi all'albo pretorio dei singoli Comuni, indicando la sede dove e' effettuato il deposito degli elenchi le modalita' per la presentazione dei ricorsi a norma dell'art. 8. Della pubblicazione stessa il podesta' da' immediato avviso agli esattori delle imposte dirette agli effetti della presentazione delle osservazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 8. Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e' data notizia a ciascun iscritto, a cura degli organi incaricati dell'accertamento, dei dati contenuti nell'elenco, con l'indicazione del termine utile per presentare ricorso e delle modalita' relative. La notifica e' effettuata per mezzo di messo comunale o esattoriale o per raccomandata postale. Essa puo' essere omessa solo nel caso che nessuna variazione sia intervenuta nei dati contenuti negli elenchi e notificati precedentemente.