Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 Art. 1
E' approvato l'unito testo dell'«Ordinamento giudiziario», allegato al presente decreto e visto d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli e dal Ministro delle finanze. Il testo anzidetto avra' esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1941-XIX.