Regio decreto 7 aprile 1941, n. 358 Art. 2
Fino alla cessazione dello stato di guerra il termine entro il quale devono farsi pervenire al Ministero le domande e la quietanza, di cui al precedente articolo, e' elevato a giorni 90.
Fino alla cessazione dello stato di guerra il termine entro il quale devono farsi pervenire al Ministero le domande e la quietanza, di cui al precedente articolo, e' elevato a giorni 90.