Regio decreto 11 luglio 1941, n. 971 Art. 2
In caso di variazioni nella classifica dei Consigli, effettuata in base all'art. 3 del citato R. decreto 10 giugno 1937-XV, n. 2727, le tariffe corrispondenti alla nuova classe saranno applicate con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale e' stabilita la variazione di classe.