Regio decreto 19 luglio 1941, n. 885 Art. 4
L'art. 196 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con R. decreto 25 luglio 1940-XVIII, n. 1077, e' sostituito come appresso: «La qualifica di ottimo e' attribuito soltanto ai ricevitori che, oltre ad aver dato speciali prove di capacita', operosita', diligenza, zelo e buona condotta, hanno incrementato le riscossioni della ricevitoria di cui sono titolari o di quella precedentemente gestita, oppure hanno dato tali prove concrete di possedere al massimo grado i requisiti suddetti, da dare la sicurezza di non essere ad essi imputabile il mancato inremento. «La qualifica di distinto e' attribuita ai ricevitori ed aiuto ricevitori che, oltre a possedere i requisiti di capacita', operosita', diligenza, zelo e buona condotta, abbiano lodevolmente disimpegnate le funzioni loro affidate, prestando opera assidua e proficua nella gestione delle ricevitorie. « Si terra' conto per il conferimento di tali qualifiche anche del contributo dato dai ricevitori e dagli aiuto ricevitori alla scoperta del lotto clandestino, di lotterie, tombole e pesche di beneficenza, concorsi ed operazioni a premio non autorizzate. «Non puo' essere qualificato distinto il ricevitore od aiuto ricevitore che sia incorso in una sanzione discipliaare nell'anno a cui si riferisce la nota di qualifica».
Verweist auf
- Regio decreto 19 luglio 1941, n. 885 Art. 196