Regio decreto 8 agosto 1941, n. 992 Art. 5
Gli esami hanno luogo di regola in Roma e sono tenuti ogni qualvolta vi sia un numero di candidati tale da giustificare, a giudizio insindacabile del Ministero dell'aeronautica, la convocazione della Commissione esaminatrice, ed in ogni caso, almeno una volta l'anno.