Regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449 Art. 23
CAPO V. Personale incaricato e supplente.
L'insegnamento dell'educazione fisica ai ciechi, dato il suo speciale carattere, e' di pertinenza delle scuole o istituti professionali per ciechi ed a carico del loro bilancio. Su richiesta del Consiglio di amministrazione la G.I.L. dovra' designare l'insegnante. Le Regie scuole o Regi istituti professionali per ciechi e i loro alunni sono esonerati dalle tasse dovute alla G.I.L. Il compenso agli insegnanti sara' corrisposto nella stessa misura prevista per le scuole di corrispondente ordine.